Lunedì 9 febbraio 2015 diventerà obbligatoria la negoziazione assistita, introdotta con D.L. n. 132/14 e che si affiancherà alla mediazione obbligatoria quale alternative dispute resolution al fine tentare di risolvere l’annoso problema dell’arretrato del carico giudiziale.

Il nuovo istituto è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

  • nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • nei giudizi che hanno per oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 50.0000,00 euro.

Casi in cui non si applica (obbligatoriamente):

  • nelle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
  • nei procedimenti per ingiunzione inclusa l’opposizione;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale;
  • quando la parte può stare in giudizio personalmente.

L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e’ impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito e’ rifiutato o non e’ accettato nel termine di cui all’articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Per maggiori approfondimenti qui di seguito il link ove trovare il testo integrale del decreto legge n. 132/14 convertito con la legge n. 162/14

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00147/sg