Già la convenzione di New York del 20.11.1989 riconosceva “il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” (art. 9, comma 3), nonché la necessità di “garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo” (art. 18).

Nel vecchio Continente la Corte di Strasburgo ha più volte richiamato le autorità nazionali alla necessità di adottare tutte le misure che è ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli ed è in tal senso che si è orientata anche l’Italia.

Ormai è principio consolidato per la Corte di legittimità affermare che “nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione” (Cfr. Cass. Civ. n. 9764/2019).